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Ordinanza — n. 26384/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26384/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26384/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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tenuto conto che neppure ha allegato di essere assuntore di tale sostanza. Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile perché manifestamente infondato avendo la corte territoriale confermato la misura della pena che si attestava sui minimi, con motivazione congrua e corretta in diritto dovendo, ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 26384/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSARO MAURIZIO nato a ROMA il 27/11/1995 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Corsaro Maurizio, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è privo di specificità perché riproduttivo di profildvdi censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito in relazione alla destinazione della sostanza stupefacente pari a grammi 9 di cocaina suddivisa in n. 20 involucri ( si veda, in particolare, pag.

Parole chiave

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traffico di cocaina detenzione di stupefacenti abuso di sostanze consumo di canapa infrazione grave alla lstup commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSARO MAURIZIO nato a ROMA il 27/11/1995 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Corsaro Maurizio, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è privo di specificità perché riproduttivo di profildvdi censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito in relazione alla destinazione della sostanza stupefacente pari a grammi 9 di cocaina suddivisa in n. 20 involucri ( si veda, in particolare, pag.

1) tenuto conto che neppure ha allegato di essere assuntore di tale sostanza. Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile perché manifestamente infondato avendo la corte territoriale confermato la misura della pena che si attestava sui minimi, con motivazione congrua e corretta in diritto dovendo, ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigli sore Il