Ordinanza — n. 26384/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAtenuto conto che neppure ha allegato di essere assuntore di tale sostanza. Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile perché manifestamente infondato avendo la corte territoriale confermato la misura della pena che si attestava sui minimi, con motivazione congrua e corretta in diritto dovendo, ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 26384/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSARO MAURIZIO nato a ROMA il 27/11/1995 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Corsaro Maurizio, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è privo di specificità perché riproduttivo di profildvdi censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito in relazione alla destinazione della sostanza stupefacente pari a grammi 9 di cocaina suddivisa in n. 20 involucri ( si veda, in particolare, pag.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSARO MAURIZIO nato a ROMA il 27/11/1995 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Corsaro Maurizio, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è privo di specificità perché riproduttivo di profildvdi censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito in relazione alla destinazione della sostanza stupefacente pari a grammi 9 di cocaina suddivisa in n. 20 involucri ( si veda, in particolare, pag.
1) tenuto conto che neppure ha allegato di essere assuntore di tale sostanza. Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile perché manifestamente infondato avendo la corte territoriale confermato la misura della pena che si attestava sui minimi, con motivazione congrua e corretta in diritto dovendo, ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigli sore Il