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Ordinanza — n. 26383/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against requested penalty sentences are inadmissible except for specific statutory grounds. Appeals regarding lack of reasoning for non-application of acquittal are not permitted.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26383/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a Milan court's requested penalty sentence inadmissible. The defendants argued that the lower court failed to provide reasoning for not applying a prior acquittal, but the Court held this constitutes an impermissible ground of complaint. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against requested penalty sentences are strictly limited to specific grounds, excluding complaints regarding the lack of reasoning for the non-application of a prior acquittal.

Parole chiave

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requested penalty sentence inadmissible appeal lack of reasoning non-application of acquittal Cassation procedure public prosecutor appeal court costs and fine deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALMECIJA OLIVIER ALEJANDRO nato il 21/10/1969 PENALVER NAVARRETE ALBERTO JOSÈ nato il 19/02/1973 avverso la sentenza del 23/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO4,35t49-~14&e-a44e-Paft-if udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; I ricorsi di Almecija Olivier Alejandro Gionni e Penalver Navarrete Alberto Josè avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame i ricorrenti hanno allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consig ensore Il Pr