Ordinanza — n. 26381/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHIARA ROSARIO nato a PATERNO il 04/09/1965 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo marijuana (kg. 2 di fiori della sostanza, n. 37 mazzi ciascuno pieno di steli colmi di sostanza stupefacente, per complessivi Kg 70), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod.pen; Ordinanza — n. 26381/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, il ricorrente prospetta un'alternativa valutazione delle risultanze probatorie e segnatamente il riferimento contenuto nel verbale di arresto che dava atto che all'atto dell'intervento il ricorrente Cucchiara "era intento a lavorare le infiorescenze" con i complici attorno ad un tavolo con strumenti usati per il confezionamento, sostenendo che il termine di linguistico "lavorare" si presterebbe a diversi significati. Ora, a fronte di una congrua e logica motivazione ancorata su una altrettanto logica valutazione delle prove, non qui sindacabile, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHIARA ROSARIO nato a PATERNO il 04/09/1965 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo marijuana (kg. 2 di fiori della sostanza, n. 37 mazzi ciascuno pieno di steli colmi di sostanza stupefacente, per complessivi Kg 70), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.
In particolare, il ricorrente prospetta un'alternativa valutazione delle risultanze probatorie e segnatamente il riferimento contenuto nel verbale di arresto che dava atto che all'atto dell'intervento il ricorrente Cucchiara "era intento a lavorare le infiorescenze" con i complici attorno ad un tavolo con strumenti usati per il confezionamento, sostenendo che il termine di linguistico "lavorare" si presterebbe a diversi significati. Ora, a fronte di una congrua e logica motivazione ancorata su una altrettanto logica valutazione delle prove, non qui sindacabile, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigl - - t-nsore Il Preside