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Ordinanza — n. 26380/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26380/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Briguglio Santi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a building liability declaration and a suspended fine, but the court found the first argument manifestly unfounded because the construction violated legal distances by more than the 2% tolerance threshold. Additionally, the second and third grounds were rejected as they were raised for the first time in this appeal or lacked concrete interest, violating established procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380/2001; Art. 34 bis d.P.R. n. 380/2001; Art. 131 bis cod.pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, such as when a violation exceeds the 2% tolerance limit, or if new arguments are raised for the first time in a final appeal without prior request.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility building liability declaration 2 percent tolerance limit procedural violation appeal suspended fine interest costi della perizia versamento dell'anticipo delle spese spese per le indagini

Disposizioni normative citate

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Art. 44 lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001
Art. 34 bis del d.P.R. n. 380 del 2001
A fronte dell'indiscusso accertamento della violazione delle distanze, non è invocabile la disposizione di cui all'art. 34 bis del d.P.R.
Art. 131 bis cod.pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui contesta la violazione dell'art. 131 bis cod.pen.
art. 131 bis cod.pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui contesta la violazione dell'art. 131 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17384 del 28/01/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGUGLIO SANTI nato a ALI TERME il 27/07/1967 avverso la sentenza del 14/04/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; o Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Briguglio Santi, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 44 lett.

a) del d.P.R. n. 380 del 2001 per aver costruito a m. 4,70 dal confine del lotto, in violazione della distanza legale di m. 5 è inammissibile perché ) manifestamente infondato. A fronte dell'indiscusso accertamento della violazione delle distanze, non è invocabile la disposizione di cui all'art. 34 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 che stabilisce: "il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo" stante il mancato rispetto del limite del 2%.

Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui contesta la violazione dell'art. 131 bis cod.pen. è inammissibile perché proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità (non risultando la richiesta nelle conclusioni rassegnate a verbale) Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria è inammissibile alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in assenza di allegazione di concreto interesse (Sez. 3, n. 17384 del 28/01/2021, Rv. 281539 - 01).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consig tensore