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Ordinanza — n. 26379/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against requested penalty sentence for failing to cite specific statutory grounds for cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26379/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a requested penalty sentence inadmissible. The appellant challenged the court's refusal to recognize specific drug possession scenarios and sentencing enhancements, arguing against the final judgment. The court ruled that appeals against such sentences are strictly limited to four statutory grounds, none of which were raised by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against requested penalty sentences are admissible only for grounds concerning the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general re-examination of the agreement.

Parole chiave

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requested penalty sentence cassation appeal grounds drug possession sentencing procedural inadmissibility Italian criminal procedure documenti mancanti trasmissione di un atto processuale notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90
Nel caso in esame, il ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R.
Art. 62 bis, c.p.
art. 73 D.P.R. 309/90
Nel caso in esame, il ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROVILLA RUGGIERO nato a SAN SEVERO il 04/04/1976 avverso la sentenza del 07/07/2021 del TRIBUNALE di TERAMOeff~499-e144e-Perft+7 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame, il ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 in relazione alla detenzione di hashish e marijuana, alla misura dell'aumento per la continuazione interna tra la contestuale detenzione di sostanze appartenenti a diverse tabelle, e alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cp In definitiva, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, limitandosi a rimettere in discussione il patto concluso con il P.M.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giu