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Ordinanza — n. 26377/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against requested penalty judgment dismissed for inadmissibility due to lack of specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26377/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Pucci's appeal against the Salerno GIP's requested penalty judgment inadmissible. Pucci argued a violation of law regarding the legal qualification under Article 73 of the 1990 Customs Code, but the Court held that post-2017 reforms restrict such appeals to only four specific grounds. Since the alleged error in legal qualification did not meet the strict criteria of being immediately obvious and eccentric to the charge, the appeal was rejected as inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against requested penalty judgments are strictly limited to four statutory grounds, and claims of erroneous legal qualification are admissible only when the qualification is immediately and obviously eccentric to the charge.

Parole chiave

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requested penalty judgment cassation appeal inadmissibility erroneous legal qualification Art. 448 cod. proc. pen. customs code violation deposito tardivo tardivo pagamento delle spese versamento dell'anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCI VINCENZO nato a SALERNO il 23/12/1979 avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdet-e-awisa-a11~- udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Pucci Vincenzo avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90. In particolare, anche à seguito della richiamata "novella", la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252).

In definitiva, si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consig f nsore I