Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement due to inadmissibility of penalty proportionality claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the proportionality of the agreed sentence falls outside permissible grounds for review. The appellant argued violations of procedural and constitutional articles concerning sentencing fairness, but the court noted that legislative changes restrict cassation review to the validity of the consent to the agreement itself. Consequently, the court ruled that complaints about the final penalty amount are inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements in second instance are inadmissible if they concern only the proportionality of the penalty, as only the validity of the party's consent to the agreement may be reviewed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOCCHIANO VALENTINO nato a GRUMO APPULA il 26/04/1988 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari, all'esito della rinuncia da parte dell'odierno ricorrente a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha determinato la pena in termini richiesti dalle parti con sentenza emessa in data 29/10/2020.
2. Il difensore di CAPOCCHIANO Valentino lamenta, come unico motivo di impugnazione, la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e 27 e 101 Cost. relativamente alla congruità della pena.
3. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi ( senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23/06/2017 n. 103. La Corte di legittimità ha infatti avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (da valutarsi con esclusivo riferimento al momento in cui la stessa è stata manifestata - cfr.
Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti ad elementi circostanziali ed alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Rv. 278170 - 01)). Infatti, come già affermato da questa stessa Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020 Rv. 279504 - 01, Sez.
U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 ap