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Ordinanza — n. 26367/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26367/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26367/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, con sentenza decisa nella camera di consiglio dell'08/09/2021, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in data 25/01/2021, aveva condannato BOSSO Ciro alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 629, commi 1 e 2, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26367/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di BOSSO Ciro lamenta, come unico motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen. l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 530, 533 cod. proc. pen. e 56, 81 comma 2, 629 629, commi 1 e 2, cod. pen.; la Difesa sostiene che il ricorrente doveva esser assolto vertendosi un una ipotesi di connivenza non punibile e che non doveva esser ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, comma 1 cod. pen.

Parole chiave

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tentata estorsione reato di coazione partecipazione al reato ruolo di capofila o di istigatore corruzione nell'esecuzione forzata agente provocatore

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSSO CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 20/01/1999 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza decisa nella camera di consiglio dell'08/09/2021, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in data 25/01/2021, aveva condannato BOSSO Ciro alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 629, commi 1 e 2, cod. pen.

2. Il difensore di BOSSO Ciro lamenta, come unico motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen. l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 530, 533 cod. proc. pen. e 56, 81 comma 2, 629 629, commi 1 e 2, cod. pen.; la Difesa sostiene che il ricorrente doveva esser assolto vertendosi un una ipotesi di connivenza non punibile e che non doveva esser ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, comma 1 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'11/03/2009 Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'08/05/2009 Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4. La Corte territoriale ha logicamente argomentato sulla configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, sostenendo con motivazione esaustiva e condivisibile che la presenza del BOSSO all'incontro svoltosi il 21/11/2019 ha rafforzato l'effetto intimidatorio della richiesta estorsiva avanzata dal coimputato DE MATO (vedi sul punto Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 - 01-).

5. La Corte di appello ha, inoltre, adeguatamente confutato l'assunto difensivo secondo il quale non doveva esser riconosciuta l'aggravante all'art. 416 bis.1, comma 1 cod. pen., motivando, con ragionamento sintetico ma esaustivo, che le condotte poste in essere dal BOSSO e dai suoi correi erano proprio le modalità tipiche in cui si esplica il metodo mafioso, condotte sicuramente idonee a provocare una condizione di intimidazione nelle vittime delle condotte estorsive (vedi in proposito Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222 - 01 - e sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 -01-).

6. In conclusione la difesa ha semplicemente reiterato le doglianze proposte in sede di appello, con repliche rimaste generiche, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. La motivazione impugnata si presenta, peraltro, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo