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Ordinanza — n. 26357/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26357/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely repeated the arguments from the appellate court without providing new specific legal or factual reasons. The appellant argued for the illogical nature of the appellate court's reasoning and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these points insufficiently developed. The decision was based on the principle that cassation requires a critical argument against the lower court's reasoning, which was absent here, and on the fact that the appellate court's evaluation of evidence and denial of leniency was logically sound and within its exclusive competence.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates the grounds of the appeal without specifying the legal and factual reasons supporting the dissent, failing to perform the critical function required by law.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds reiteration of appellate arguments generic mitigating circumstances scope of cassation jurisdiction perseguimento penale per truffa reati di corruzione irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Avverso tale sentenza CIARELLA Antonio, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione deducendo unico motivo l'illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'11/03/2009
Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'08/05/2009
243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'08/05/2009 Ud., Rv.
Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLA Antonio nato a Termoli il 08/05/1981 avverso la sentenza del 28/10/2021 della Corte di appello di Campobasso dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 28/10/2021 ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Isernia, in data 14/09/2020, aveva condannato CIARELLA Antonio per i reati di cui agli artt. 648, comma 1, 640, comma 1, 61 n. 2, cod. pen. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 700,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza CIARELLA Antonio, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione deducendo unico motivo l'illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati tutti i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'11/03/2009 Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'08/05/2009 Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4. Il ricorso è, inoltre, inammissibile perché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369).

5. L'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi, fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso.

6. Anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie: assenza di elementi di segno positivo, precedenti penali desumibili dal certificato del casellario), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La replica contenuta nel ricorso si limita, peraltro, ad invocare, in modo del tutto generico, il riconoscimento delle attenuanti generiche senza addurre alcun significativo elemento favorevole all'imputato. La Corte di Appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza e la capacità a delinquere del ricorrente desumibile dai suoi precedenti si è, pertanto, correttamente conformata all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di