Ordinanza — n. 26355/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Milano, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 16/09/2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Varese, in data 20/09/2019, aveva condannato DOMENICHINI Sergio alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 150,00 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 640 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26355/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMENICHINI SERGIO nato a VARESE il 16/06/1956 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; \.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 16/09/2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Varese, in data 20/09/2019, aveva condannato DOMENICHINI Sergio alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 150,00 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 640 cod. pen.
2. Il difensore di DOMENICHINI Sergio lamenta, come unico motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
3. L'unico motivo di ricorso è inammissibile perché del tutto generico. La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
Nel caso in esame risulta, invece, la mera indicazione di norme di legge e massime giurisprudenziali prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla condanna dell'imputato. Il difensore, infatti, si è limitato a menzionare in modo succinto quella che è, in via generale, la disciplina in caso di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza specificare per quali motivi tali principi e disposizioni siano applicabili al caso di specie e soprattutto costituiscano una valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 aprile