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Ordinanza — n. 26351/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for reiterating lower court arguments without new legal or factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26351/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible because they merely repeated the arguments raised during the appellate proceedings without providing new legal reasoning or factual elements. The court emphasized that the function of a cassation appeal is to offer a specific, argumentative critique against the lower court's decision, which was absent here. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates the grounds of the prior appeal without presenting specific legal arguments and factual elements that substantiate a critical review of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of new grounds cassation procedure procedural costs manifestly unfounded critique requirement modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Il difensore di NASSAR FAKHER KAREEM lamenta, come unico motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007
attesa la natura del reato contestato, richiamando, in proposito, il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza d legittimità secondo il quale l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è incompatibile con il reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007 (vedi Sez.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
pen., la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 n.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009
Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv.
Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv.
Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri
276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.).
Sez. 2, n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao
231/2007 (vedi Sez. 2, n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

1) NASSAR FAKHER KAREEM nato a Milano il 24/09/1993 2) HAMADA ADHAM ALY MOHAMED ALY nato in Egitto il 12/12/1994 avverso la sentenza del 05/11/2021 della Corte di Appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 05/11/2021 ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Milano, in data 13/02/2020, aveva condannato NASSAR FAKHER KAREEM e HAMADA ADHAM ALY MOHAMED ALY alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno per il reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007.

2. Il difensore di NASSAR FAKHER KAREEM lamenta, come unico motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla affermazione di penale responsabilità del ricorrente.

3. Il difensore di HAMADA ADHAM ALY MOHAMED ALY lamenta, come unico motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. ed il conseguente mancato riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità.

4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'11/03/2009 Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'08/05/2009 Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

5. Il ricorso proposta da NASSAR FAKHER KAREEM si colloca, inoltre, al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranea ai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).

6. Va, inoltre, ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino, come nel caso di specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). Nel caso di specie il Giudice di appello, attraverso una valutazione globale degli elementi probatori, ha spiegato, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (con particolare riferimento all'assoluta inverosimiglianza della versione fornita dal ricorrente). Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.

7. Il ricorso proposta da HAMADA ADHAM ALY MOHAMED ALY è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. attesa la natura del reato contestato, richiamando, in proposito, il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza d legittimità secondo il quale l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è incompatibile con il reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007 (vedi Sez. 2, n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao, Rv. 277028). La replica contenuta nel ricorso, peraltro, non prende in considerazione in alcun modo il principio di diritto seguito dalla Corte territoriale, limitandosi alla mera declinazione di massime giurisprudenziali prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.

8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm