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Ordinanza — n. 26347/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed the petition instead of using a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26347/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition rather than engaging a qualified defense lawyer. The appellant argued for the absence of reasoning regarding generic mitigating circumstances and challenged the constitutionality of requiring legal representation. The court ruled that the law mandates representation by a registered defense lawyer for appeals to the Supreme Court, rendering the personal filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: The requirement for criminal appeals to be filed by a qualified defense lawyer is constitutional and does not limit the defendant's defensive rights.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility qualified defense lawyer personal filing invalidity Cassation procedure rules constitutional compatibility legittimazione a ricorrere motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente chiede inoltre a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con l'art.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 111, comma 1, Cost.
per contrasto con l'art. 111, comma 1, Cost. e l'art.
Art. 6, par. 3, lett. c) CEDU
TURCEAC Dumitru lamenta, come primo motivo di impugnazione, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod.
art. 62 bis cod. pen
in relazione all'art. 62 bis cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv.
Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017
272885; Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv.
Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017
271780; Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCEAC DUMITRU nato il 08/11/1986 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 05/11/2021, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di TURCEAC Dumitru, già pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza del 05/11/2021.

2. TURCEAC Dumitru lamenta, come primo motivo di impugnazione, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 bis cod. pen. con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Il ricorrente chiede inoltre a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111, comma 1, Cost. e l'art. 6, par. 3, lett.

c) CEDU.

4. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen. va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 27201).

5. Quanto all'invocata questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., al contrario di quanto asserito dall'odierno ricorrente, tale regula iuris deve ritenersi compatibile con i canoni della Carta costituzionale, sicché va dichiarata manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale. Le Sezioni Unite hanno già chiarito che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 Rv. 272010 - 01-).6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 ap ile 2, l22 Il C sigl'ere