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Ordinanza — n. 26340/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; defense failed to specify factual or legal arguments against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26340/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Dattolico's appeal inadmissible for failing to meet the specificity requirement under Article 63 of the Code of Criminal Procedure. The defense merely requested acquittal without articulating specific factual or legal grounds to refute the lower court's reasoning on attempted robbery. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 63, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a critical link to the contested decision, requiring the appellant to explicitly refute the specific reasons for conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specificity requirement code criminal procedure attempted robbery procedural costs court of cassation indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Il difensore di DATTOLICO Giuseppe lamenta, come unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., la Corte territoriale doveva, di conseguenza, emettere sentenza di assoluzione perché il ricorrente non ha commesso il fatto.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DATTOLICO GIUSEPPE nato a TORINO il 05/09/1978 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Genova, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 15/06/2021, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Savona, in data 04/03/2020, aveva condannato DATTOLICO Giuseppe alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di tentata rapina.

2. Il difensore di DATTOLICO Giuseppe lamenta, come unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., la Corte territoriale doveva, di conseguenza, emettere sentenza di assoluzione perché il ricorrente non ha commesso il fatto.

3. L'unico motivo di ricorso è inammissibile perché assolutamente generico. La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Nel caso in esame risulta, invece, la mera declinazione di affermazioni apodittiche del tutto prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla condanna dell'imputato. Il difensore, infatti, si è limitato ad invocare l'assoluzione del suo assistito senza specificare per quali motivi e senza una valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 aprile 2)22 1 Il onsi liere etensore