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Ordinanza — n. 26338/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to failure to argue new grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26338/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The defendants argued that the lower court failed to recognize mitigating circumstances and a specific legal provision, but these claims were merely repetitions of their second-instance arguments without new factual or legal analysis. The court ruled that since the appeals did not introduce new grounds for review, they violated procedural requirements and lacked the necessary critical argumentation against the appellate decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat the grounds of the second-instance appeal without presenting new arguments or specific reasons of law and fact to critique the contested decision.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal repetition of second instance grounds lack of critical argumentation procedural requirements court costs and fines contraffazione di merci gravi addebiti penali altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il difensore di MARE George Adrian lamenta, come unico motivo di impugnazione, vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lettera e) cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 707 cod. pen
Dalla lettura della sentenza impugnata (e dall'atto di appello) emerge che i motivi di appello avevano ad oggetto esclusivamente la richiesta di assoluzione per insussistenza del reato di ricettazione e mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 707 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'11/03/2009
Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'08/05/2009
243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'08/05/2009 Ud., Rv.
Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma
In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi fra le altre Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARE GEORGE ADRIAN nato il 26/10/1985 BRUMA GHEORGHITA nato il 22/01/1987 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 21/062021, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, in data 18/07/2019, aveva G -ve_Le41-k-A-kx T condannato MARE George Adrian e BRUMArtGrieorgitaalla pena di anni 2 e giorni 10 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648 e 707 cod. pen.

2. Il difensore di MARE George Adrian lamenta, come unico motivo di impugnazione, vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. ed in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. (,rte.oaitt 3. Il difensore di BRUMA (Gheorgital lamenta, come unico motivo di impugnazione, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

4. I ricorsi relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche possono esser trattati congiuntamente in quanto sostanzialmente sovrapponibili. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'11/03/2009 Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'08/05/2009 Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.5.

Il Collegio di appello ha correttamente disatteso il riconoscimento delle attenuanti generiche ad entrambi gli imputati in considerazione della gravità delle condotte di ricettazione di beni provenienti da una pluralità di furti, della personalità degli imputati desumibile dei precedenti riportati per gravi e numerosi delitti e della mancanza di elementi favorevoli. Le difese hanno semplicemente reiterato la doglianza proposta in sede di appello, con repliche rimaste generiche, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.

6. Il motivo di ricorso avanzato dal MARE in relazione mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. è inammissibile, in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello. Dalla lettura della sentenza impugnata (e dall'atto di appello) emerge che i motivi di appello avevano ad oggetto esclusivamente la richiesta di assoluzione per insussistenza del reato di ricettazione e mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 707 cod. pen., la riqualificazione della condotta descritta al capo di imputazione nel reato di furto, la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

Non sono proponibili in Cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione. In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi fra le altre Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv. 163151).

7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così