Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere repetition of lower court appeal grounds without new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely repeated the arguments raised in the lower court's appeal without providing new specific legal reasons or factual elements. The appellant's defense failed to meet the requirement of a critical argument against the contested decision, rendering the review function void. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces the grounds of the appeal to the Court of Appeal without presenting specific new legal reasons and factual elements to support the dissent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANUCCI LUIGI nato a PALERMO il 28/06/1977 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 12/10/2021, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Teramo, in data 21/05/2018, aveva condannato RANUCCI Luigi alla pena di anni mesi 6 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.
2. Il difensore di RANUCCI Luigi lamenta, come unico motivo di impugnazione l'inosservanza o erronea applicazione di legge relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati entrambi i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'11/03/2009 Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'08/05/2009 Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
4. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere da un soggetto pluripregiudicato nel corso del periodo di detenzione. I giudici di merito hanno fatto, pertanto, buon uso del consolidato e condiviso orientamento della Suprema Corte secondo cui «ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della I condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (cf. Sez. U, 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
6. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.
7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il