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Ordinanza — n. 26332/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26332/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's defense was rejected for failing to provide specific arguments against the lower court's reasoning on both the lack of motivation and the sentencing amount. The court held that generic references to legal principles without critical analysis of the specific facts rendered the appeal non-compliant with procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) e b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly generic and fail to explicitly articulate and argue the critical points regarding the facts or law underlying the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity procedural costs sentencing review eccezione di illegalità difesa contro le pratiche commerciali illecite contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il difensore di STOICA Cristinel lamenta, come primo motivo di impugnazione, la mancata o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Il difensore di STOICA Cristinel lamenta, come primo motivo di impugnazione, la mancata o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 648 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOICA CRISTINEL nato il 20/08/1983 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 24/06/2021, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo, in data 14/11/2018, aveva condannato STOICA Cristinel alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

2. Il difensore di STOICA Cristinel lamenta, come primo motivo di impugnazione, la mancata o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla penale responsabilità del ricorrente 3. Il secondo motivo di impugnazione denuncia violazione di legge ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen. in relazione in ordine alla quantificazione della pena irrogata.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché del tutto generico. La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

Nel caso in esame risulta, invece, la mera indicazione di massime giurisprudenziali prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla condanna dell'imputato. Il difensore, infatti, si è limitato a menzionare in modo succinto quella che è, in via generale, la disciplina in caso di motivazione carente, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza specificare per quali motivi tali principi e disposizioni siano applicabili al caso di specie e soprattutto costituiscano una valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.

5. Manifestamente generico ed infondato è anche il secondo motivo riguardante l'entità della pena. La Corte territoriale ha logicamente motivato in ordine alla congruità della pena, contenuta, peraltro nei minimi edittali, stante l'oggettiva gravità della condotta ed i precedenti specifici a carico del ricorrente, elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi. La replica contenuta nel ricorso si limita, infatti, a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza, per come emerge dalla sentenza.6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il Co sidliere esten