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Ordinanza — n. 26328/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26328/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26328/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAER NDIAG nato il 04/10/1995 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata e la memoria trasmessa; esaminato il motivo di ricorso relativo alla dosimetria della pena; ritenuto il motivo inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale richiamata dalla Corte- con la quale obiettivamente non si confronta; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022. /

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26328/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022. /

Parole chiave

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spese di difesa condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammende per infrazione procedurale ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAER NDIAG nato il 04/10/1995 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata e la memoria trasmessa; esaminato il motivo di ricorso relativo alla dosimetria della pena; ritenuto il motivo inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale richiamata dalla Corte- con la quale obiettivamente non si confronta; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022. /