Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26327/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26327/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26327/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCO EDOARDO nato a ROMA il 27/06/1965 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, delle circostanze attenuanti generiche, nonché alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26327/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i Roma, il 28 gennaio 2022.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale ripetibili dell'avvocato rimborso delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCO EDOARDO nato a ROMA il 27/06/1965 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, delle circostanze attenuanti generiche, nonché alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i Roma, il 28 gennaio 2022.