Ordinanza — n. 26326/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MAURO nato a FABRIANO il 09/06/1961 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata e la memoria prodotta; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e sostanzialmente una diversa ricostruzione fattuale, e, dall'altra, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - con la quale obiettivamente non si confrontano; ritenuto inammissibile anche il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto, essendo l'imputazione chiaramente riferita alla denuncia presentata il 9.4.2015 (cfr. data indicata nella imputazione in cui il reato sarebbe stato commesso) a seguito della quale furono rese le successive sommarie informazioni del 18.4.2015; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26326/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ihRoma, il 28 gennaio 2022.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MAURO nato a FABRIANO il 09/06/1961 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata e la memoria prodotta; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e sostanzialmente una diversa ricostruzione fattuale, e, dall'altra, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - con la quale obiettivamente non si confrontano; ritenuto inammissibile anche il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto, essendo l'imputazione chiaramente riferita alla denuncia presentata il 9.4.2015 (cfr. data indicata nella imputazione in cui il reato sarebbe stato commesso) a seguito della quale furono rese le successive sommarie informazioni del 18.4.2015; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ihRoma, il 28 gennaio 2022.