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Ordinanza — n. 26325/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible regarding discretionary provisional damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26325/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the arguments generic and failed to substantively confront the factual findings of the lower courts, particularly regarding the discrepancy between the defendant's 2014 testimony and the established facts of a separate theft case. Furthermore, the court ruled that the lower court's decision on provisional damages was a discretionary act not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against discretionary decisions on provisional damages are inadmissible as they lack the requisite motivation and are not binding precedent.

Parole chiave

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inadmissible appeal discretionary decision provisional damages generic arguments factual reconstruction court costs Cassa delle ammende condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERONI GABRIELE nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 24/08/1962 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata e la memoria prodotta; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e sostanzialmente una diversa ricostruzione fattuale, e, dall'altra, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - con la quale obiettivamente non si confrontano; ritenuto, in assenza di ogni deduzione sulla eventuale diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, che, in particolare, i Giudici di merito, quanto ai primi due motivi, hanno spiegato come, al di là del dato formale della imputazione, l'intera ricostruzione fattuale posta a fondamento del giudizio di responsabilità sia basata sul contrasto tra la deposizione - tutt'altro che irrilevante- resa dall'imputato all'udienza del 3.10.2014 rispetto ai fatti accertati nel procedimento avente ad oggetto il reato di appropriazione indebita per il quale si procedeva nei riguardi di Massimo Gemellesi (cfr. pag. 5 sentenza impugnata); ritenuto, quanto al terzo motivo, che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000; ritenuto in ragione del rito di non dover liquidare le spese in favore della costituita parte civile;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennai