Ordinanza — n. 26324/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIZIO ALBERTO nato a ROMA il 02/02/1973 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso relativo alla mancata verifica delle condizioni per emettere una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in ma, il 28 gennaio 2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26324/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in ma, il 28 gennaio 2022.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIZIO ALBERTO nato a ROMA il 02/02/1973 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso relativo alla mancata verifica delle condizioni per emettere una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in ma, il 28 gennaio 2022.