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Ordinanza — n. 26323/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise translation issue in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26323/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the issue regarding the lack of translation of documents was not raised during the appellate proceedings. The appellant, Moloaman Dragos, argued that the lower court failed to address translation errors, but the court found this argument precluded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds relied upon were not deduced in the second instance, as procedural preclusion bars new arguments on translation or evidence.

Parole chiave

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procedural preclusion second instance appeal translation of acts inadmissibility Cassa delle ammende ammende per infrazione procedurale addebito di tasse prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLOMAN DRAGOS nato il 20/09/1984 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso relativo alla mancata traduzione degli atti; ritenuto il motivo precluso in quanto non dedotto in appello; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.