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Ordinanza — n. 26322/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26322/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26322/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO CRISTOFORO nato a ROMA il 13/10/1987 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - e, dall'altra, volti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito e, in sostanza, una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26322/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali impugnazione di decisioni amministrative censure procedurali spese di difesa anticipo delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO CRISTOFORO nato a ROMA il 13/10/1987 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - e, dall'altra, volti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito e, in sostanza, una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.