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Ordinanza — n. 26321/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it does not address admissible grounds under the 2017 Code of Criminal Procedure. The appeal was rejected for failing to meet statutory requirements for challenging sentencing decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26321/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance sentencing decision but failed to cite any of the specific grounds permitted by the 2017 Code of Criminal Procedure. Since the appeal did not address the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, or the legality of the penalty, the court rejected it as outside the scope of admissible cassation grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 e ss. cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing decision is admissible only for specific statutory grounds; appeals failing to address these grounds are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure 2017 sentencing decision review expressed will of accused correlation between request and judgment motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative costi della perizia

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; rilevato infatti che il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOARES DE SOUZA CRISTIANE ANGELINA nato il 03/09/1977 avverso la sentenza del 28/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; rilevato infatti che il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.