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Ordinanza — n. 26311/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26311/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26311/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCATELLI ANGELO nato a PULAWY( POLONIA) il 01/01/1979 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di penale responsabilità; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in a, il 28 gennaio 2022.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26311/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in a, il 28 gennaio 2022.

Parole chiave

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spese di procedura ripetibili dell'avvocato indennità del difensore d'ufficio anticipi delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese susseguenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCATELLI ANGELO nato a PULAWY( POLONIA) il 01/01/1979 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di penale responsabilità; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in a, il 28 gennaio 2022.