Criminal appeal dismissed for generic facts and failure to address specific sentencing reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction, but the court found the arguments structurally generic and failed to address the specific reasons for the lower court's decision regarding the violent conduct and lack of exemption due to minor offense. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the threshold for a distinct factual confrontation with the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must present specific factual arguments distinct from the lower court's reasoning; generic requests for a different factual reconstruction without addressing specific sentencing grounds are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO FRANCESCO nato a SALERNO il 28/11/1987 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché volti a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale e strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - con la quale obiettivamente non si confrontano, avendo la Corte spiegato, da una parte, come la condotta violenta sulle cose, posta in essere volontariamente dall'imputato, produsse effetti concreti rispetto al compimento dell'atto (la esecuzione del sequestro), e, dall'altra, le ragioni per cui non può essere riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.