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Ordinanza — n. 26309/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as structurally generic and failing to confront the lower court's detailed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26309/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were structurally generic and did not meaningfully confront the extensive reasoning of the Court of Appeal. The appellant argued regarding recidivism, but the court found the arguments too broad to engage with the specific facts established below. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are structurally generic and fail to confront the detailed reasoning of the lower court's judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal structurally generic grounds recidivism argument Court of Cassation procedural costs controversie patrimoniali addebito di tasse spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO FRANCESCO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/07/1982 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla ampia trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.