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Ordinanza — n. 26304/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as structurally generic with no specific arguments deduced by the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26304/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Michele Curci, challenged a lower court judgment regarding liability but failed to provide specific arguments in his petition. The court ruled the appeal structurally generic because no substantive arguments were deduced, necessitating dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is structurally generic and lacks specific arguments deduced by the appellant, as the court cannot examine merits without concrete grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal structurally generic lack of arguments procedural dismissal Corte di Cassazione responsibility judgment procedural costs ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI MICHELE nato a BARLETTA il 07/06/1971 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso relativo al giudizio di responsabilità; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rorpà, il 28 gennaio 2022.