Italian Court dismisses appeal as generic arguments seek to re-evaluate evidence and factual reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for liability, intent, and non-punishability due to minor facts, but the court found these grounds structurally generic. The court rejected the appeal because the arguments merely sought a different evaluation of existing evidence rather than addressing substantive legal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are structurally generic and aimed solely at soliciting a different evaluation of the evidence and factual reconstruction already established by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIGLIO MICHELE nato a BARI il 31/10/1969 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo, alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, e, dall'altra, volti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito e, in sostanza, una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.