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Ordinanza — n. 26303/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic arguments seek to re-evaluate evidence and factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26303/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for liability, intent, and non-punishability due to minor facts, but the court found these grounds structurally generic. The court rejected the appeal because the arguments merely sought a different evaluation of existing evidence rather than addressing substantive legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are structurally generic and aimed solely at soliciting a different evaluation of the evidence and factual reconstruction already established by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds factual reconstruction evidence evaluation procedural costs Cassa delle ammende Italian criminal procedure spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIGLIO MICHELE nato a BARI il 31/10/1969 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo, alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, e, dall'altra, volti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito e, in sostanza, una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.