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Ordinanza — n. 26298/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as it fails to address the specific reasoning of the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26298/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not correspond to the specific reasoning provided in the appealed judgment. The appellant argued for the application of certain defensive legal norms, but the lower court had already correctly identified why these norms were inapplicable to the specific facts. Consequently, the court ruled that no new argumentation was necessary to justify the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Artt. 47 ter - 47 sexies ord. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds raised do not correspond to the reasoning of the appealed judgment, rendering the review of the merits unnecessary.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of correspondence defensive norms judicial reasoning procedural dismissal ammende per infrazione procedurale difetto formale di procedura condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Artt. 47 ter - 47 sexies ord. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO ANNA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 29/12/1985 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, all'applicazione degli artt. 47 ter - 47 sexies ord. pen.; ritenuto il motivo inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha indicato correttamente le ragioni per cui le norme valorizzate in chiave difensiva non siano nella specie applicabile; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.