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Ordinanza — n. 26297/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and seeking prohibited factual reconstruction, ordering costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26297/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction in a liability trial, but the court found the grounds generic and failing to confront the lower court's reasoning. Consequently, the request for a non-consented factual re-evaluation was rejected to preserve the finality of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not confront the reasoning of the contested judgment, or if it seeks a prohibited reconstruction of the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds factual reconstruction procedural costs Cassation procedure ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERSANTI NIKI nato a SAN SEVERINO MARCHE il 29/01/1984 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, e, dall'altra, volto a sollecitare una non consentita diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.