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Ordinanza — n. 26295/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attempting to reconstruct facts differently than lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26295/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction and evidence evaluation against the Second Instance Court of Ancona's judgment. The court rejected this because the appeal was structurally designed to solicit an impermissible alternative fact-finding rather than addressing legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is structurally aimed at soliciting a non-permitted different reconstruction of facts through a different evaluation of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction evidence evaluation procedural costs Cassation jurisdiction ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZINA MAURO nato a ASCOLI PICENO il 01/02/1956 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente volto a sollecitare una non consentita diversa ricostruzione dei fatti attraverso una diversa valutazione delle prove; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in ,aoma, il 28 gennaio 2022.