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Ordinanza — n. 26293/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26293/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26293/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODEST LUISA nato il 25/09/1984 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo- relativo al giudizio di responsabilità- strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte, che ha spiegato come l'allontanamento dal luogo in cui l'imputata era ristretta agli arresti domicilíari, si sia protratto per circa quattro ore, e perché sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito e, in sostanza, una diversa ricostruzione fattuale, e, quanto al secondo, relativo alla pena, in quanto del tutto aspecifico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26293/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.

Parole chiave

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spese di difesa anticipo delle spese condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ripetibili dell'avvocato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODEST LUISA nato il 25/09/1984 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo- relativo al giudizio di responsabilità- strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte, che ha spiegato come l'allontanamento dal luogo in cui l'imputata era ristretta agli arresti domicilíari, si sia protratto per circa quattro ore, e perché sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito e, in sostanza, una diversa ricostruzione fattuale, e, quanto al secondo, relativo alla pena, in quanto del tutto aspecifico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.