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Ordinanza — n. 26292/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being structurally generic and substantively specific regarding facts and penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26292/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's decision regarding liability and sentencing, but the court found the arguments structurally generic and lacking specific factual engagement. Consequently, the appeal was rejected because it merely sought a different evaluation of evidence without addressing the core legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is structurally generic relative to the contested judgment's argumentation or if it is substantively specific, as it fails to propose a distinct legal ground for re-evaluation.

Parole chiave

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inadmissible appeal structurally generic substantively specific procedural costs Cassa delle ammende ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVIC DENIS nato a TREVISO il 23/10/1978 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo- relativo al giudizio di responsabilità- strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - e perché sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito e, in sostanza, una diversa ricostruzione fattuale, e, quanto al secondo, relativo alla pena, in quanto del tutto aspecifico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso:mi Roma, il 28 gennaio 2022.