Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being structurally generic and substantively specific regarding facts and penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's decision regarding liability and sentencing, but the court found the arguments structurally generic and lacking specific factual engagement. Consequently, the appeal was rejected because it merely sought a different evaluation of evidence without addressing the core legal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is structurally generic relative to the contested judgment's argumentation or if it is substantively specific, as it fails to propose a distinct legal ground for re-evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVIC DENIS nato a TREVISO il 23/10/1978 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo- relativo al giudizio di responsabilità- strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - e perché sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito e, in sostanza, una diversa ricostruzione fattuale, e, quanto al secondo, relativo alla pena, in quanto del tutto aspecifico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso:mi Roma, il 28 gennaio 2022.