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Ordinanza — n. 26291/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as structurally generic regarding facts and specific regarding sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26291/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction and sentencing adjustments, but the court found the first ground too generic to challenge the lower court's evidence evaluation. The second ground was rejected because it lacked specificity regarding the recidivism and sentencing calculations.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are structurally generic regarding the factual evaluation or entirely specific regarding sentencing elements, failing to provide a concrete basis for re-examining the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds factual reconstruction sentencing specificity procedural costs Cassa delle ammende Italian criminal procedure prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC IBRAHIM nato il 15/06/1966 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo- relativo al giudizio di responsabilità- strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - e volto a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito e, in sostanza, una diversa ricostruzione fattuale, e, quanto al secondo, relativo alla recidiva, all'aumento di pena per la continuazione e alla dosimetria della pena, perché del tutto aspecifico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.