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Ordinanza — n. 26287/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds because aggravating circumstances were deemed equivalent to general mitigating ones.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26287/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the contested recidivism should be treated as an aggravating circumstance, but the lower court had already determined it was merely equivalent to general mitigating factors. Consequently, the court rejected the appeal as structurally generic because the first-instance judges had fully explained why the alleged aggravation did not hold distinct legal weight.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are structurally generic, particularly when the lower court has already clarified why a contested aggravating circumstance is legally equivalent to general mitigating factors.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection recidivism aggravating circumstance equivalent mitigating factors procedural costs award Corte di Cassazione structural genericity condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE SALVATORE nato a NAPOLI il 27/05/1976 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici, essendo stata la recidiva contestata (cfr., capo di imputazione) e ritenuta ed avendo i Giudici di merito spiegato perchè l'aggravante in questione debba ritenersi solo equivalente alle circostanze attenuanti generiche; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in oma, il 28 gennaio 2022.