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Sentenza — n. 26285/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26285/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26285/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO CARMELA nato a MARCIANISE il 20/04/1984 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata e le memoria; esaminato il motivo di ricorso relativo alla tempestività della querela ed alla estinzione del reato per prescrizione; ritenuto non inammissibile il motivo; ritenuto in ragione della formulazione della imputazione- che fa riferimento ad un fatto commesso in data successiva al 31.7.2012 - e della stessa motivazione della sentenza impugnata, che il reato per cui si procede è estinto per prescrizione; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 26285/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale tempestività dell'inoltro termini di ricorso rinvio del dibattimento estensione della procedura istanza tardiva di restituzione dei termini
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO CARMELA nato a MARCIANISE il 20/04/1984 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata e le memoria; esaminato il motivo di ricorso relativo alla tempestività della querela ed alla estinzione del reato per prescrizione; ritenuto non inammissibile il motivo; ritenuto in ragione della formulazione della imputazione- che fa riferimento ad un fatto commesso in data successiva al 31.7.2012 - e della stessa motivazione della sentenza impugnata, che il reato per cui si procede è estinto per prescrizione; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.