Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26284/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic and unsubstantiated arguments lacking specific legal assertions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26284/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Vincenzo Terracciano against the Second Instance Court of Naples inadmissible. The appellant argued against the lower court's decision but failed to provide specific legal grounds, offering only general assertions without substantive argumentation. Consequently, the court rejected the appeal for being structurally generic and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is structurally generic, lacking specific argumentative substance and failing to substantiate the grounds for challenging the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments substantive assertion procedural costs Cassation review ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali termini di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRACCIANO VINCENZO nato a MADDALONI il 21/09/1983 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - in quanto sostanzialmente assertivo, senza enunciazione specifica di alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rqma, il 28 gennaio 2022. /-