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Ordinanza — n. 26283/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual arguments regarding tax fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26283/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a specific tax fraud scenario under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Decree. The court rejected this claim because the appellant failed to provide any specific factual arguments linking the case to that legal provision, rendering the appeal structurally generic.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal is inadmissible if the grounds raised are structurally generic and fail to connect specific facts to the cited legal provision.

Parole chiave

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inadmissible appeal tax fraud provision specific factual arguments generic legal grounds procedural costs Cassa delle ammende Article 73 DPR 309 spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINARDI ANTONIO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 31/03/1979 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte -, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in 6ta, il 28 gennaio 2022.