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Ordinanza — n. 26281/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as structurally generic regarding sentencing and drug trafficking facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26281/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its structural genericity concerning the sentencing and the criminal facts. The appellant challenged the second-instance judgment on responsibility and penalty dosage, but the court found the arguments failed to address the specific reasoning used to establish illegal drug destination and the concrete basis for the imposed sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are structurally generic and fail to engage with the specific reasoning of the contested judgment regarding facts and legal qualification.

Parole chiave

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structural genericity inadmissible appeal sentencing dosage drug trafficking Cassazione ordinanza spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2 c.p.p.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEU ELSA nato il 16/04/1991 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità ed alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte -, avendo questa spiegato adeguatamente perché, da una parte, la sostanza stupefacente avesse destinazione illecita (pag. 2 e ss.) e, dall'altra, le ragioni poste a fondamento della pena in concreto inflitta; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.