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Ordinanza — n. 26279/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and seeking factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26279/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for liability under Article 73 of the 1990 Code of Criminal Procedure, but the court found the arguments structurally generic and aimed at re-evaluating evidence already assessed by lower courts. Consequently, the court rejected the request for a different factual reconstruction, ruling that the appeal lacked the necessary specificity to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals must be specific and grounded in the record; generic arguments seeking a new factual evaluation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments factual reconstruction Article 73 criminal procedure Cassation review spese di difesa condono delle spese procedurali addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE ABABACAR nato a LOUGA( SENEGAL) il 26/01/1977 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità ed alla riconducibilità dei fatti alla fattispecie di cui all'art. 73, comma , d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - e, dall'altra, volti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito e, in sostanza, una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.