Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26278/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible for being generic and seeking factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26278/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Vincenzo Corno and Antonio Tardi inadmissible. The appellants argued for a different factual reconstruction, but the court found their submissions structurally generic and lacking specific argumentation. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in the record; generic assertions seeking a new factual evaluation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic submissions factual re-evaluation procedural costs Cassazione ordinanza ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORNO VINCENZO nato a ACERRA il 06/03/1986 TARDI ANTONIO nato a ACERRA il 13/01/1972 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - in quanto sostanzialmente assertivi, senza enunciazione specifica di alcunchè, e, dall'altra, perchè volti a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale attraverso una diversa valutazione delle prove; rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.