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Ordinanza — n. 26156/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against plea bargain sentencing as inadmissible due to procedural violations and legislative reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26156/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a plea bargain sentencing order inadmissible. The defendants argued for a retrial, but the court ruled that personal appeals violate Article 613 of the Code of Criminal Procedure and that certain grounds are no longer admissible following the 2017 legislative reform. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay a fine of four thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if filed personally by the accused in violation of procedural rules or if the censure concerns matters excluded from cassation review by subsequent legislation.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible personal appeal Article 613 criminal procedure legislative reform 2017 procedural violation sanzione sostitutiva alleggerimento della pena obbligazione a facoltà alternativa

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
- che i ricorsi sono inammissibili perché proposti dagli imputati personalmente e quindi in violazione del disposto dell'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
4727 del 11/01/2018, cit, in motivazione); - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.
Law 23 June 2017 n. 103
Art. 129 cod. proc. pen.
103, che ha escluso dal novero dei casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.
art. 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., fu applicata a BARBETTA VIOLANTE e DI GIANNI MARIA ALTOMARE per il reato contestato la pena concordata con la pubblica accusa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso personale l'imputato;
art. 613 cod. proc. pen
- che i ricorsi sono inammissibili perché proposti dagli imputati personalmente e quindi in violazione del disposto dell'art. 613 cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, che ha escluso dal novero dei casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4727 del 11/01/2018, cit, in motivazione); - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBETTA VIOLANTE nato a MELFI il 31/01/1953 DI GIANNI MARIA ALTOMARE nato a FOGGIA il 24/06/1955 avverso la sentenza del 18/03/2021 del TRIBUNALE di LARINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., fu applicata a BARBETTA VIOLANTE e DI GIANNI MARIA ALTOMARE per il reato contestato la pena concordata con la pubblica accusa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso personale l'imputato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i ricorsi sono inammissibili perché proposti dagli imputati personalmente e quindi in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che i ricorsi sono anche inammissibili in quanto le censure proposte non sono più deducibili nel giudizio di legittimità a seguito dell'intervento riformatore attuato mediante la legge del 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso dal novero dei casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Come già specificato da questa Corte, la ratio della novella legislativa risiede nell'esigenza di evitare un'analisi della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza in sede di legittimità, dovendosi piuttosto conferire rilievo al consenso prestato dall'imputato e, dunque, all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende contraddittorio, nonché superfluo, un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, cit, in motivazione); - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso i Ro a, il 9 marzo 2022 Il consigl tensore