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Ordinanza — n. 26154/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals by defendants for plea bargain sentences as personally inadmissible and non-appealable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26154/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants personally inadmissible and non-appealable. The defendants challenged a settlement sentence where they admitted guilt, arguing procedural defects. The court ruled that such appeals violate statutory requirements and are barred by recent legislative reforms limiting review of plea bargain cases.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals by defendants personally against settlement sentences are inadmissible and non-appealable due to legislative reforms excluding such challenges from cassation review.

Parole chiave

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settlement sentence personal appeal inadmissibility plea bargain cassation review concorso materiale di reati modifica della sentenza controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., fu applicata a BARBETTA ROCCO e BARBETTA FOr0 - per il reato contestato la pena concordata con la pubblica accusa; Ah i ECU) - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso personale l'imputato;
Art. 613 cod. proc. pen.
- che i ricorsi sono inammissibili perché proposti dagli imputati personalmente e quindi in violazione del disposto dell'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
4727 del 11/01/2018, cit, in motivazione); - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.
Law 23 June 2017 n. 103
art. 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., fu applicata a BARBETTA ROCCO e BARBETTA FOr0 - per il reato contestato la pena concordata con la pubblica accusa; Ah i ECU) - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso personale l'imputato;
art. 613 cod. proc. pen
- che i ricorsi sono inammissibili perché proposti dagli imputati personalmente e quindi in violazione del disposto dell'art. 613 cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, che ha escluso dal novero dei casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4727 del 11/01/2018, cit, in motivazione); - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBETTA ROCCO nato a MELFI il 04/08/1949 BARBETTA ANIELLO nato a MELFI il 27/03/1956 avverso la sentenza del 18/03/2021 del TRIBUNALE di LARINO[dato avviso alle parti :a udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., fu applicata a BARBETTA ROCCO e BARBETTA FOr0 - per il reato contestato la pena concordata con la pubblica accusa; Ah i ECU) - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso personale l'imputato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i ricorsi sono inammissibili perché proposti dagli imputati personalmente e quindi in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che i ricorsi sono anche inammissibili in quanto le censure proposte non sono più deducibili nel giudizio di legittimità a seguito dell'intervento riformatore attuato mediante la legge del 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso dal novero dei casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Come già specificato da questa Corte, la ratio della novella legislativa risiede nell'esigenza di evitare un'analisi della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza in sede di legittimità, dovendosi piuttosto conferire rilievo al consenso prestato dall'imputato e, dunque, all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende contraddittorio, nonché superfluo, un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, cit, in motivazione); - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso intorn,, il 9 marzo 2022 Il consiglie ensore