Ordinanza — n. 26153/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BICCHIARELLI ARMANDO nato a PESARO il 18/04/1968 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Bicchiarelli Armando ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per reati di cui agli artt. 640, 453-455 e 377 bis cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della affermazione di responsabilità, oltre a essere versato in fatto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26153/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 640, 453-455 e 377 bis cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della affermazione di responsabilità, oltre a essere versato in fatto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BICCHIARELLI ARMANDO nato a PESARO il 18/04/1968 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Bicchiarelli Armando ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per reati di cui agli artt. 640, 453-455 e 377 bis cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della affermazione di responsabilità, oltre a essere versato in fatto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9