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Ordinanza — n. 26152/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as vague complaints fail to challenge specific legal grounds already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26152/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by three women defendants inadmissible. The appellants argued against a conviction for theft, claiming the denial of a specific statutory mitigation under Article 62(4) of the Penal Code was unjust. The court rejected these claims because the grievances were too general and merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Appeals must be specific and not merely reproduce arguments already adjudicated by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Specificity Requirement Statutory Mitigation Article 62 Penal Code Double Jeopardy Procedural Censure imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che le doglianze proposte con tutti i motivi dei ricorsi, che lamentano il diniego della attenuante di cui all'art. 62 n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORRAO ANNA nato a PALERMO il 22/05/1991 LOPES ROSALIA nato a PALERMO il 22/07/1982 FARINA ROSALIA MARIA nato a PALERMO il 07/01/1998 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che CORRAO ANNA, LOPES ROSALIA e FARINA ROSALIA NARIA ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale le imputate erano state condannate per il reato di furto;

Considerato che le doglianze proposte con tutti i motivi dei ricorsi, che lamentano il diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risultano aspecifiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.