Cassation court dismisses appeal against conviction for stalking and assault as inadmissible due to lack of specific procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Garofano Massimo against the second-instance conviction for stalking and assault inadmissible. The appellant argued for factual re-evaluation and the application of suspended sentence benefits, but the court found these grounds generic and unsupported by specific procedural violations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on mere factual disputes or generic requests for alternative sentencing without specific procedural errors are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFANO MASSIMO nato a POMPEI il 03/01/1972 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Garofano Massimo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per i reati di atti persecutori e lesioni; Considerato che le doglianze proposte sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato che le censure svolte nei primi due motivi di ricorso sono costituite da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico e manifestamente infondato, giacché i giudici di merito hanno congruamente e logicamente motivato sul giudizio prognostico negativo adottato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 ma -di 2022 Il consigliere et9tsore Il President