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Ordinanza — n. 26148/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft due to insufficient critical analysis of sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26148/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Carmine Verdemare inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances, but the court found his complaints lacked necessary critical analysis of the lower court's reasoning. The decision was upheld because the first-instance judge provided a sufficient reference to decisive elements, satisfying legal requirements without needing to address every single statutory factor individually.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the lower court's denial of mitigating circumstances is based on a congruent reference to decisive elements, as a full singular analysis of all statutory factors is not required to satisfy the duty of motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances duty of motivation theft conviction sufficient reference standard imputazione di furto prove acquisite illegalmente comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDEMARE CARMINE nato a NAPOLI il 17/02/1984 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che VERDEMARE CARMINE ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto; Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente lamenta il diniego delle attenuanti generiche, non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata;

Considerato peraltro che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Ritenuto, inoltre, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 rnéírzo 2022 Il consigliere estensore Il Pres