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Ordinanza — n. 26146/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft and fraud, citing lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26146/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, convicted of theft and fraud, argued for a re-evaluation of evidence, but the court found these complaints merely repetitive of issues already properly addressed by the lower courts. Consequently, the decision upholds the original conviction without granting any relief.

Regesto Legislator

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Artt. 360, n. 5 c.p.p.; Artt. 476, 482 cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the complaints are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive complaints doctrine theft and fraud conviction Court of Cassation review procedural dismissal inchiesta per falsità atti falsificazione dei pesi e delle misure falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

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Artt. 360, n. 5 c.p.p.
Artt. 476, 482 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOBASCIO CATALDO nato a TORINO il 18/03/1970 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Lobascio Cataldo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 476 - 482 cod. pen.; Considerato che le doglianze proposte, oltre ad essere versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso i