Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26145/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26145/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26145/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO MARCO nato a RAGUSA il 25/02/1970 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Romano Marco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di bancarotta; Considerato che le doglianze proposte (con le quali il ricorrente lamenta vizi motivazionali in ordine alla valutazione della prova e all'affermazione di responsabilità, nonché in ordine al diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.), oltre ad essere versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 26145/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta appropriazione indebita di fondi irregolarità finanziarie occultamento di beni inventario dei beni fallimentari conti finanziari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO MARCO nato a RAGUSA il 25/02/1970 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Romano Marco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di bancarotta; Considerato che le doglianze proposte (con le quali il ricorrente lamenta vizi motivazionali in ordine alla valutazione della prova e all'affermazione di responsabilità, nonché in ordine al diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.), oltre ad essere versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso